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Haiti e le adozioni preferenziali

Autore: . Data: giovedì, 28 gennaio 2010Commenti (0)

Replica al Presidente di “Genitori si diventa”

Riceviamo dall’avvocato Fulvio Sarzana, primo firmatario di una petizione per favorire le adozioni in casi di calamità naturali, e volentieri pubblichiamo

Ho letto con interesse le osservazioni fatte dal presidente di “Genitori si diventa” (visibili qui): alcuni passi delle osservazioni presentate però mi sono suonate difficili da comprendere.

Il presupposto  da cui parte l’Associazione è che qualsiasi modifica alla normativa esistente, che vede un importante ruolo degli Enti accreditati presso la Cai, sia in grado di incidere sulla bontà delle adozioni. Alcuni in particolare  pensano che la soluzione di emendare la normativa sulle adozioni sia una scelta pericolosa e dettata dall’emozione. Proviamo a vedere se la vicenda sta veramente in questi termini.

Per fugare questi dubbi bisogna ricordare che il presupposto di base da cui sono partiti i presentatori della proposta è che a fronte di un sistema giuridico molto complesso non esiste alcuna flessibilità nella disciplina delle adozioni internazionali dettata da situazioni di emergenza come invece è previsto in caso degli affidamenti temporanei.

A parere di chi ha proposto la petizione, la modifica normativa relativa all’adozione internazionale si rende necessaria perché l’intero iter giuridico elaborato negli anni non è in grado, in situazioni anomale come quelle di Haiti, di realizzare gli obiettivi per i quali è stato pensato.

L’iter normale per le adozioni internazionali è il seguente: informazione e preparazione degli aspiranti all’adozione; presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale presso l’autorità giudiziaria preposta (il tribunale per i minorenni competente territorialmente); fase istruttoria per l’accertamento dei requisiti e dell’idoneità al compito di genitore adottivo.

Tale fase si conclude con la pronuncia da parte del tribunale per i minorenni del decreto di idoneità o non idoneità all’adozione internazionale; conferimento di incarico da parte della coppia ritenuta idonea all’adozione internazionale ad un ente autorizzato a svolgere le procedure di adozione internazionale all’estero (ai sensi dell’art 39 ter della legge 184/83 e ss.mm.); abbinamento coppia–bambino effettuata dall’autorità preposta dello Stato estero presso cui si presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione prevista per legge di uno degli enti autorizzati.

L’ente incaricato di seguire le pratiche per l’adozione tiene i rapporti con la competente autorità del Paese in cui si vive il minore e richiede un incontro tra famiglia adottiva e il giovane.

Raggiunto lo scopo, l’ente assiste e segue la coppia nei viaggi all’estero. Se gli incontri si concludono in modo positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. L’ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le adozioni internazionali, che ne verifica la validità. Se non vi sono irregolarità, la Commissione rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato”.

Sono i consolati italiani all’estero che, ricevuta l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, si occupano di rilasciare il “visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero del Paese di origine del minore che con questo visto può entrare in Italia.

Nel nostro Paese ottiene dalla Questura competente per territorio il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”. Segue la pronuncia, da parte del tribunale per i minorenni competenti, del provvedimento che ordina la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani, verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano nello stato, il diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali.

Con tale trascrizione il bambino acquisisce la cittadinanza italiana; pronuncia dell’adozione definitiva, da parte del tribunale per i minorenni, per i casi di minori che arrivano in Italia con provvedimento di affidamento preadottivo a scopo di adozione internazionale, una volta decorso con esito positivo l’anno preadottivo. Con lo stesso provvedimento il tribunale dispone la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile. Con tale atto il bambino acquisisce la cittadinanza italiana.

Va detto che mentre alcune fasi, già di per sé estremamente lunghe hanno un termine, altre non hanno alcuna scadenza temporale, ad esempio la permanenza della coppia all’estero, cosicché la coppia può attendere anche molti anni prima di veder coronato il proprio sogno.

Al di là degli aspetti temporali che pesano comunque sulla coppia, questo sistema si incentra sulla presenza nel sistema di tre attori fondamentali che devono interporsi tra il minore e la famiglia decisa ad adottarla:
1)Le autorità straniere in grado di supportare le richieste di adozioni; 2) le rappresentanze consolari italiane all’estero; 3)le organizzazioni abilitate a sostenere le coppie decise ad adottare il minore straniero.

Tutto il sistema, che è molto complesso, come riconosciuto tra l’altro anche sul sito del Ministero della Giustizia, ha una qualche possibilità di funzionamento quando gli attori del sistema siano presenti, stabili e agiscano sincronicamente.

Ma cosa accade quando, come ad Haiti, o anche in altre tragedie in quelli che impropriamente si chiamano Paesi del terzo mondo le strutture governative e statali “si squagliano”, le rappresentanze consolari non sono in grado di funzionare correttamente e le organizzazioni non riescono nemmeno ad organizzare una distribuzione di viveri sul territorio perché vengono attaccati dai superstiti che si aggirano come fantasmi tra le rovine (come appunto sta succedendo ad Haiti)?

Cosa accade quando sul territorio sono presenti centinaia di bambini che non hanno né avranno possibilità di avere una vita serena perché l’intero edificio familiare, sociale, legale e istituzionale si è sbriciolato?

E’ lecito attendere la ricostruzione del Paese, che, se possibile, durerà anni, o l’insediamento delle organizzazioni internazionali o la ricostruzione anche solo degli archivi degli adottandi distrutto dal terremoto per dare una speranza di vita ai bambini riemersi dalle macerie?

Ritengo che in questi casi la prospettiva di avere una vita normale in una qualsiasi famiglia italiana sia migliore di qualsiasi esistenza in condizioni già impossibili prima del terremoto com’era la vita nei luoghi più colpiti dal terremoto di Port au Prince, in un luogo ripetiamo, ove l’assistenza dello Stato, delle organizzazioni delle stesse rappresentanze consolari è impossibile.

E ancora, è lecito applicare nel caso di Haiti, come sembra emergere dai disegni di legge presenti in Parlamento e dalle dichiarazioni dei ministri competenti, sottoporre questi bambini ad un affidamento temporaneo che, proprio perché “temporaneo”, potrebbe produrre danni irreversibili nella psiche di un bambino che venga rispedito “indietro” perché dopo anni, la ricostruzione dell’anagrafe ha garantito di appurare esiste una famiglia in condizioni di assoluta indigenza e priva di qualche membro familiare, o peggio che il bambino, non avendo positivamente passato il periodo di affidamento presso una famiglia viene affidato temporaneamente ad un’altra famiglia?

Ricordiamo la funzione dell’affidamento temporaneo, che è diretto a fornire un aiuto al minore che sia temporaneamente privo di “un ambiente familiare idoneo” alla crescita. La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non può considerare il minore come proprio figlio, avendo essa anzi il compito di favorire il riavvicinamento con la famiglia naturale una volta che questa superi le difficoltà provvisorie che avevano determinato l’affidamento. I presupposti per procedere all’affidamento temporaneo peraltro come si è già detto, possono essere derogati in caso di necessità ed urgenza.

La Proposta normativa in via di elaborazione mira, attraverso la valorizzazione del criterio della necessità ed urgenza ad eliminare, in situazioni di emergenza, alcuni passaggi burocratici che, a distanza di quasi di 10 anni dall’entrata in vigore dell’ultima modifica delle legge sulle adozioni, si possono rivelare non necessari, sotto l’occhio vigile del Tribunale dei minorenni competente per territorio e ad istituire una corsia preferenziale per quelle situazioni analoghe a quella di Haiti e per Haiti stessa, con gli stessi requisiti già presenti nella normativa.

Fra questi  si è ritenuto di evidenziare a titolo di esempio l’affidamento preadottivo e le difficoltà burocratiche legate all’ingresso nel nostro Paese di un minore extracomunitario.

Fulvio Sarzana

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