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Quei capitali poco coraggiosi

Autore: Repetto. Data: giovedì, 5 novembre 2009Commenti (0)

Diffusi gli ultimi chiarimenti da parte delle Agenzie delle entrate in merito allo scudo fiscale

euroManca poco più di un mese e solo recentemente sono stati sciolti gli ultimi dubbi su alcune interpretazioni della legge che riguarda lo “scudo fiscale”.

Ecco un breve resoconto della vicenda. Il periodo in cui si devono riportare capitali in Italia va dal 15 settembre al 15 dicembre; lo “scudo” non copre coloro che hanno riportato in Italia i propri beni prima del 15 settembre.

Va ricordato infatti che il prezzo per far emergere attività o beni è del 5 %, da versare assolutamente entro il 15 dicembre. Altri dettagli potranno essere portati a termine successivamente in termini ragionevolmente vicini a quella data.

Importante la presenza di dichiarazioni o prove da parte dell’intermediario estero sui ritardi (per esempio il ritardo potrebbe verificarsi nel caso di uno smobilizzo o di una vendita).

I beni non dichiarati nel modello RW tra il 2004 ed il 2008 alla data del 31 dicembre 2008 dovevano ancora risultare su conti esteri per poter entrare nello scudo fiscale.

Se i titoli o beni sono stati trasferiti da un conto all’altro e quindi da un Paese all’altro, la data di riferimento è quella del 5 agosto 2009. Le condizioni vigenti sono quelle del Paese in cui si trovavano i beni a quella data.

Infatti non tutti i Paesi esteri si comportano ugualmente: le polemiche recenti tra la Svizzera e l’Italia, sullo scudo fiscale, riguardavano proprio questo elemento. Lo “scudo” permette, ai residenti italiani, di regolarizzarsi fiscalmente con il rimpatrio o anche solo giuridicamente, a patto che i beni si trovino in Paesi collaborativi (quelli della lista bianca, “whitelist”), che sono 36, di cui 26 facenti parte dell’Unione europea.

Non sono stati dichiarati collaborativi, e quindi fanno parte della “blacklist”, Paesi come San Marino, Liechtenstein, Città del Vaticano e la Svizzera per l’appunto.

Coloro che possiedono i propri beni in questi ultimi Paesi, per aderire allo scudo, dovranno obbligatoriamente riportare in Italia i beni. Ed in caso di immobili? Potranno costituire una società che possiede gli immobili e portare in Italia le quote societarie pagando il 5 % su quelle.

La lamentela della Svizzera deriva dal fatto che l’Ocse ha tolto il Paese da quelli “non collaborativi”. E il fatto che l’Italia consideri ancora gli elvetici non collaborativi ha smosso ambasciatori ed è rimasta nei confini della diplomazia, ma il clima è rovente.

L’Italia ha motivato le proprie scelte dichiarando non ancora sufficiente la forma di collaborazione in materia fiscale degli istituti svizzeri.

Per procedimenti civili, amministrativi, giudiziari, in corso fino al 5 agosto, lo “scudo” potrà essere usato a sfavore di chi lo utilizza: pensiamo ad una causa di divorzio o al fallimento di una società tra debitori e creditori.

Sembrano essere 50mila gli italiani rientrati in Italia e raggiunti da una raccomandata per verifiche fiscali sugli ultimi anni; per tutti coloro raggiunti prima dell’adesione allo scudo da un procedimento di verifica non sarà possibile aderirvi.

Sul terreno più politico, il tema dell’evasione fiscale potrebbe essere uno dei nodi principali per rilanciare il Paese. Dopodiché l’immenso serbatoio di voti che ruota attorno al tema non può essere realmente “maltrattato” da nessuna delle parti politiche.

Se lasciamo parlare i numeri, in quanto al rientro dei capitali, si parla di 200 (forse 300) miliardi di euro: la verità è che nessuno sa quale sia la vera entità del sommerso e del nero. Così la questione-evasione resta un nodo interamente da sciogliere.

Alessandro Cascia

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