La Corte costituzionale discute ‘dell’aggravante clandestinità ’
È legittimo l’aumento delle pene fino a un terzo a carico degli immigrati irregolari che delinquono, così come previsto dal decreto sicurezza varato nel maggio 2008?
L’aggravante della clandestinità , una delle prime norme in materia di sicurezza introdotte dall’attuale governo Berlusconi, sarà da oggi all’attenzione della Corte Costituzionale. La questione – giudice relatore Gaetano Silvestri – è iscritta all’ordine del giorno della camera di consiglio, anche se non è detto che verrà trattata in settimana, tenuto conto delle numerose e complesse cause ora all’esame della Corte (la questione Irap, che ormai si trascina da due anni e che è stata rinviata due volte, è tornata a essere discussa stamani in udienza pubblica).
La decisione dei giudici costituzionali, seppure circoscritta alla questione dell’aggravante per gli irregolari che delinquono, rappresenta in ogni caso un banco di prova anticipato anche per il reato di clandestinità previsto dal ddl sicurezza che, dopo il via libera definitiva del Senato, ora attende la firma del Capo dello Stato.
A dubitare della legittimità dell’art. 61, numero 11 bis, del codice penale, introdotto nel maggio 2008 dal decreto sicurezza, sono tre Tribunali: quello di Latina, che ha sollevato la questione alla Consulta nel corso di un giudizio di tre irregolari marocchini scoperti mentre bivaccavano in una villa di Sabaudia momentaneamente disabitata; il Tribunale di Livorno, nel corso di un giudizio per indebito trattenimento sul territorio italiano; il Tribunale di Ferrara, chiamato a giudicare un nigeriano per spaccio di stupefacenti. In tutte e tre i casi i giudici lamentano innanzitutto la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto diversi profili: perchè – viene sostenuto – fatti di identica natura sono puniti in misura differente a seconda che il reo si trovi o meno regolarmente in Italia; perchè il clandestino è punito nella stessa misura del recidivo o del latitante, pur non avendo commesso in precedenza alcun reato; per l’intrinseca irragionevolezza di una presunzione di maggiore pericolosità collegata alla mera assenza di un titolo di soggiorno in Italia, senza alcuna necessaria correlazione tra le condizioni del reo e la gravità del reato.


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