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Il Csm boccia Alfano

Autore: . Data: giovedì, 16 luglio 2009Commenti (0)

La VI Comissione critica aspramente la riforma del processo penale pensata dal ministro Alfano e dal governo.

angelino-alfanoViola almeno quattro principi costituzionali, a cominciare da quello sull’obbligatorietà dell’azione penale, e avrà effetti “devastanti” sull’efficacia delle indagini il ddl Alfano sulla riforma del processo penale.

Per il Csm “rafforzando la dipendenza della polizia giudiziaria dal potere esecutivo” e al tempo stesso “estromettendo il pm dalle indagini”, si potrebbe permettere al governo di controllare o quanto meno di condizionare l’azione penale.

Il parere, che in Commissione è stato approvato con procedura d’urgenza, potrebbe essere discusso già domani dal plenum di Palazzo dei Marescialli, dove sarà portato con procedura d’urgenza.

I magistrati mettono sotto accusa le norme-chiave del provvedimento che riguarda il processo penale e non le intercettazioni (oggetto di un altro ddl), a cominciare appunto da quella che ridisegna i rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria.

Oltre all’obbligatorietà dell’azione penale, le norme all’esame del Senato -secondo i consiglieri- violano i principi costituzionali del giudice naturale (articolo 25), della ragionevole durata dei processi (articolo 111), e il contenuto dell’articolo 109 della Carta, secondo cui l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. E inoltre la stessa ratio della norma su cui si appuntano i maggiori strali dei consiglieri è “in conflitto” con il ruolo che la Costituzione assegna al pm di “garante della legalità dell’azione penale e dei diritti dell’indagato e dell’imputato”. Non a caso tra le conseguenze negative del ddl, i consiglieri indicano anche la “minor tutela degli interessi della difesa”, oltre alla “dilatazione” dei tempi dei procedimenti.

Nel parere si sottolinea come la circostanza che “vi siano state dichiarazioni di magistrati improvvide, sgradevoli, prive della misura e dello stile che invece dovrebbero comunque avere, non autorizza una previsione generalizzata di uno strumento che incide sull’individuazione del giudice predeterminato per legge (articolo 25 cost.)”. La necessità di trovare un giusto equilibrio tra diverse e contrapposte esigenze, si scrive nel parere, “non può legittimare la creazione di un meccanismo che, sulla base delle apparenze, incide sulla compatibilità del giudice sovrapponendo il piano delle espressioni del pensiero a questioni relative alla capacità del giudice di esaminare e decidere condotte individuali”.

La VI Commissione argomenta come una “tale dilatazione del concetto di imparzialità sembra dettata da un presupposto, non dimostrato ed erroneo, in virtù del quale i magistrati non sarebbero in grado di distinguere la valutazione delle idee dall’esame e dal giudizio sui fatti e le condotte non sottoposti in osservanza del dettato normativo
“. Tutto questo rischia di “fare assumere al concetto di imparzialità un significato indefinito in grado di scardinare, senza ragione, un gran numero di processi. Imparzialità del giudice -aggiungono i consiglieri- è un principio cardine del sistema ed è per il giudice l’essenza stessa del decidere”.

Il giudice è tenuto a osservare “la più rigorosa imparzialità nel decidere -si legge ancora nel parere- ma ciò non vuol dire che non abbia diritto ad avere la libertà di opinioni del dibattito culturale e sociale. Le ipotesi di incompatibilità del giudice -proseguono- sono regolate dal principio di legalità che non consente di far ricorso a criteri determinati, soprattuto in presenza di una norma che già prevede, tra le cause di attenzione l’inimicizia grave”.

Critiche sono espresse nel parere anche sulla norma che modifica i rapporti di controllo del pm nei confronti della polizia giudiziaria: con la nuova norma infatti la polizia giudiziaria uscirebbe dal controllo dei magistrati diventando autonoma. “Le modifiche contenute nell’articolo 3 -rileva la VI Commissione- eliminano ogni possibilità di acquisizione diretta della notizia di reato da parte del pm, configurando un suo approccio passivo al riguardo e demandando in via esclusiva detta acquisizione alla polizia giudiziaria”.

Ci sarebbe dunque la “eliminazione dell’attuale premessa generale per cui le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria”. Condizione che si porrebbe, per i consiglieri, in contrasto con la Costituzione: “In via preliminare -spiegano- si evidenzia che dette norme non sfuggono a dubbi di costituzionalità con riguardo sia all’articolo 109, in base al quale l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, sia all’articolo 112 che sancisce il principio di obbligatorietà dell’azione penale”.

Sull’eliminazione del potere del pm di acquisire di propria iniziativa le notizie di reato, prosegue il parere, “è agevole rilevare che essa realizza un vulnus al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, per la cui concreta operatività è necessario appunto l’esistenza di una notizia di reato”.

Tutte considerazioni, si conclude, che “conducono a formulare un giudizio di non condivisibilità anche sulle modifiche proposte dall’articolo 5 del ddl, laddove le stesse, in linea di ideale continuità con quanto previsto all’articolo 3, contribuiscono ad ampliare i poteri della polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, sviluppando e completando il quadro di radicale mutamento dell’assetto dei rapporti con il pm”.

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