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In Italia internet è un fantasma

Autore: . Data: venerdì, 29 maggio 2009Commenti (0)

Con una sentenza la Corte di Cassazione ha equiparato la vendita on line a quella di un negozio ‘normale’. Per vendere ci vuole la ‘licenza comunale’. Il villaggio non è globale.

internetComprare on line è come fare la spesa in un negozio. Pertanto, dice la Cassazione, chi esercita l’attività di vendita di prodotti via internet deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al Comune di pertinenza.

Diversamente fioccano multe. In questo modo, la seconda sezione civile (sentenza 12355) ha confermato la funzione amministrativa di oltre 5 mila euro per violazione dell’art. 18 del decreto legislativo 114 del ’98 nei confronti di un venditore on line di Vallo della Lucania che si era messo a vendere specialità del Cilento via web senza chiedere la preventiva autorizzazione al Comune.

Di qui la multa. Inutilmente il venditore on line si è rivolto alla Cassazione per contestare la multa convalidata dal giudice di pace di Vallo della Lucania nell’ottobre 2004, facendo presente che il sito era ancora in via di allestimento e che, per altro, nessuno aveva comprato.

Piazza Cavour ha respinto il ricorso e, facendo proprie le motivazioni del giudice di pace, ha evidenziato che “gli agenti accertatori, collegandosi sul sito web saporicilentani.com, non solo hanno potuto consultare le pagine al suo interno, ma anche scaricarle e stamparle, ricavandovi tutte le notizie e gli elementi utili per poter usufruire dei servizi e fare acquisti on line”.

Insomma, per la legge italiana un negozio virtuale è come un negozio reale e quindi è stato legittimo multarlo visto che non aveva chiesto ‘la lienza comunale’. Il ritardo legislativo è evidente, ma non si ha notizia di un qualsiasi provvedimento che snellendo le procedure burocratiche permetta lo sviluppo di un settore commerciale in forte espansione in tutto il mondo.

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